Come la maggior parte di voi sapranno, dal 7 novembre 2019, è entrata in vigore la legge denominata legge salva bebè, che prevede l’installazione obbligatoria, a bordo dei veicoli chiusi, di dispositivi anti abbandono, qualora a bordo ci siano bambini fino a 4 anni di età.
Questi speciali dispositivi servono a prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai 4 anni e si attivano nel caso di allontanamento del conducente, e possono essere integrati nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino.
Purtroppo i casi di “abbandono” di minori in auto, pur nonostante possano sembrare impossibili e assurdi, sono accaduti in più occasioni. Solo in Italia negli ultimi 10 anni sono morti 8 bambini perché dimenticati in auto sotto il sole dai genitori, vittime dell’amnesia dissociativa. Non va meglio in altri paesi, negli USA ad esempio, questo fenomeno è in proporzione più diffuso: si parla di circa 380 morti nello stesso periodo (52 solo nel 2018). Praticamente 1 decesso ogni 10 giorni.
Sono numeri tanto assurdi quanto spaventosi ed un freno, un provvedimento a questo fenomeno andava preso quanto prima. Ed è proprio l’Italia il primo paese nel mondo che si è mosso nella prevenzione di questo fenomeno, ed ha pensato ad un provvedimento così importante. L’obiettivo naturalmente è quello di ridurre al massimo, possibilmente azzerare, situazioni come quelle che si sono già verificate in passato. Per questi motivi non solo i genitori, ma anche nonni, parenti, amici o baby-sitter sono tenuti a rispettare l’obbligo di dotarsi di un dispositivo anti abbandono quando trasportano bambini fino a 4 anni di età.
Per agevolare l’acquisto di dispositivi anti abbandono, è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato.
In cosa consistono i dispositivi anti abbandono?
Per dispositivi anti abbandono non si intendono solamente i seggiolini anti abbandono, ma tutti quei dispositivi conformi ai requisiti tecnici del decreto attuativo del 2 ottobre 2019, n. 122. In particolare, è possibile raggruppare i dispositivi anti abbandono in 3 categorie, che si differenziano per la loro tecnologia di progettazione e per le loro modalità di funzionamento:
- dispositivi anti abbandono integrati nel seggiolino per specifica costruzione della casa produttrice;
- dispositivi anti abbandono installati di serie in dotazione al veicolo, riportato nelle indicazioni di omologazione della vettura;
- dispositivi anti abbandono installabili separatamente dal seggiolino e non previsti negli accessori del veicolo.
In generale, invece, un dispositivo anti abbandono possiede le seguenti caratteristiche:
- deve segnalare l’abbandono in caso di allontanamento dall’auto da parte del conducente;
- si deve attivare in maniera automatica ad ogni utilizzo e senza particolari azioni da parte del conducente;
- deve dare conferma dell’avvenuta attivazione;
- deve emettere un segnale di allarme in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente tramite segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
- non deve alterare le caratteristiche di omologazione di veicoli o seggiolini;
- deve segnalare livelli bassi di carica (qualora fosse dotato di batteria);
- può essere provvisto di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate ad almeno 3 diversi numeri di contatto.
Le differenti tipologie presenti sul mercato permettono di non incorrere in episodi di abbandono in auto, garantendo al conducente di essere avvisato della presenza del bambino a bordo non appena il motore viene spento e l’auto chiusa.